Apicoltura, qual è la distanza minima tra due apiari?
Riceviamo e Pubblichiamo.
Andiamo ad analizzare la normativa nazionale su una questione che ogni anno si rinnova, a volte anche con scontri e screzi tra apicoltori vicini.
Che distanza ci deve essere tra due apiari di apicoltori diversi?
Questa è una domanda che ricorre spesso, sia quando viene installato un nuovo apiario, sia quando ci sono movimentazioni di alveari per il nomadismo.
Le preoccupazioni degli apicoltori riguardano sia la possibile competizione per il pascolo, sia il rischio di diffusione di malattie e parassiti.
Tuttavia, come vedremo, è una domanda a cui è molto difficile rispondere perché la normativa vigente è piuttosto vaga.
La legge nazionale sulla disciplina dell’apicoltura, la Legge 313 del 2004, affronta questa tematica all’articolo 7, nel contesto delle risorse nettarifere, quindi teoricamente per evitare eventuali competizioni tra gli alveari di apicoltori diversi.
Il comma 4 dell’articolo 7 infatti recita:
“Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri“.
La Legge quindi rimanda alle regioni la possibilità di stabilire limiti di distanza che non siano superiori ai 200 metri tra un apiario e l’altro, e solo per apiari con almeno 50 alveari.
Oltre alla Legge 313 del 2004, c’è un altra norma che prende in considerazione l’argomento: è il Regio Decreto 614 del 1927, tuttora in vigore dal momento che nessuno lo ha mai abrogato.
Il Regio Decreto affronta il tema all’articolo 29, distinguendo tra apiari stanziali e nomadi, ma sempre con almeno 50 alveari.
Recita il testo:
“Per la determinazione delle distanze che debbono intercedere fra apiari stabili di non meno di 50 alveari i Prefetti che riconoscano indispensabile valersi della facoltà loro concessa dall’art. 14 del decreto-legge terranno presente:
a) che in ogni caso la distanza obbligatoria tra apiari non minori di 50 alveari non può essere superiore a 3 chilometri
in linea d’aria;
b) che apiari di meno di 50 alveari non sono, comunque, sottoposti al vincolo della distanza obbligatoria;
c) che nel calcolo numerico degli alveari due nuclei di allevamento devono essere calcolati come un alveare;
d) che colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicoltore ha un diritto prevalente in confronto di colui che impiantò successivamente;
e) che uguale diritto prevalente ha chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell’apiario in confronto di chi sia solo proprietario dell’apiario;
f) che la distanza alla quale gli apiari nomadi di oltre 50 alveari possono collocarsi, in confronto dei fissi superiori a 50 alveari, non può essere minore di 2 chilometri“.
La determinazione della distanza minima tra due apiari quindi è demandata al prefetto, che può stabilirla fino ad un massimo di 3 chilometri tra due apiari stanziali o fino ad un massimo di 2 chilometri tra un apiario nomade ed uno stanziale, sempre di almeno 50 alveari. Salvaguardando chi ha installato per primo l’apiario.
Quindi di fatto non fissa una distanza minima, ma dà l’autorità ai Prefetti di farlo se ce ne fosse la necessità, anzi qualora loro ritengano che sia opportuno farlo.
E solo per apiari di almeno 50 alveari, dichiarando esplicitamente al punto b) che non ci sono obblighi per apiari con un numero di alveari più piccolo.
Allo stato attuale quindi la normativa nazionale non fissa obblighi, e in assenza di norme locali più restrittive, non ci sono distanze minime da rispettare. A meno che non si voglia andare a scomodare il prefetto e fargli decidere qualcosa, che potrebbe valere anche solo caso per caso.
E in assenza di leggi si deve – o perlomeno si dovrebbe – far ricorso al buon senso e al rispetto reciproco, parlando e mantenendo rapporti e comportamenti civili con in colleghi vicini.
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