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Aviaria, misure eccezionali di sostegno per il mercato avicolo.

Aviaria, misure eccezionali di sostegno per il mercato avicolo.

Riceviamo e Pubblichiamo

Compensazione delle perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame a seguito dell’insorgere di 23 focolai di influenza aviaria. A cura di Cica Consulenze Srl, società di consulenza alle imprese.

Agea ha approvato la Circolare n. 46533 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione UE n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.


Con Decreto Ministeriale 7 giugno 2024, n. 256203, sono disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 6 febbraio 2024, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere di 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

Chi può fare domanda

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

  • imprese produttrici di uova da cova;
  • imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
  • imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste e svezzatori;
  • allevamenti da riproduzione;
  • centri d’imballaggio di uova;
  • mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra Ue ed Italia, ammonta a 93.341.580,00 euro

Le domande dovranno essere presentate all’organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, entro il 12 luglio 2024, con modalità stabilite da ciascun organismo pagatore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto Masaf e la Circolare attuativa Agea

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